Art. 22.
(Funzioni delle province).

      1. Le province sono gli enti locali intermedi tra comune e regione autonoma che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne programmano e coordinano lo sviluppo.
      2. Le province esercitano le funzioni regolamentari e amministrative che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale o l'intero territorio provinciale nelle seguenti materie:

          a) difesa del suolo;

          b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

          c) protezione della fauna e della flora e delle altre risorse naturalistiche;

          d) riserve naturali;

          e) prevenzione delle calamità;

 

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          f) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

          g) tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

          h) infrastrutture viarie;

          i) motorizzazione civile;

          l) trasporti pubblici locali;

          m) programmazione, organizzazione e controllo delle emissioni solide, liquide, atmosferiche e sonore;

          n) lavoro e collocamento;

          o) formazione professionale;

          p) istruzione relativa al secondo ciclo di istruzione, ivi compresa l'edilizia scolastica;

          q) orientamento all'istruzione e al lavoro;

          r) tutela, promozione e valorizzazione delle lingue e delle culture regionali;

          s) valorizzazione dei beni culturali;

          t) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

          u) artigianato;

          v) agricoltura e foreste;

          z) montagna;

          aa) raccolta, elaborazione e diffusione di dati;

          bb) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

          cc) altre materie attribuite dalle leggi dello Stato o della regione autonoma.

      3. Nelle materie di cui al comma 2 alla regione autonoma competono solo compiti di legislazione e di alta programmazione diretti a garantire uguali livelli di trattamento ai cittadini dei vari territori o interventi di riequilibrio sociale e territoriale.

 

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      4. Le province esercitano altresì funzioni di:

          a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione autonoma;

          b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo sia di carattere generale che settoriale;

          c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che di settore.

      5. Il presidente della provincia prende parte alle riunioni della Giunta regionale quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciali.